Art. 3.

      1. Al fine di facilitare l'integrazione sociale dei minori e degli adulti sordi ai sensi della legislazione vigente e per garantire il loro diritto alla comunicazione, le regioni istituiscono il registro dei mediatori della comunicazione, al quale sono iscritti, in sede di prima istituzione dello stesso registro, gli interpreti della lingua orale-labiale, gli interpreti della lingua dei segni, gli stenotipisti per la sottotitolazione simultanea e i tecnici idonei alla strumentazione informatica e telematica necessaria alla mediazione della comunicazione. I requisiti per l'iscrizione al registro sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Gli oneri per le iscrizioni al registro sono posti a carico degli iscritti.
      2. Le regioni possono istituire corsi di formazione professionale per mediatori della comunicazione, che prevedono lo

 

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svolgimento di un tirocinio presso strutture che trattano dei problemi della sordità. Le regioni stabiliscono il numero di soggetti che possono avere accesso ai corsi di formazione professionale, sulla base delle esigenze dei rispettivi territori.